PREFETTURA di BARI
ALBO dei SEGRETARI Comunali e Provinciali
Sezione Regionale PUGLIA

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Procedimento di nomina

Linee guida sulle procedure di nomina del Segretario

Occorre premettere che il Segretario comunale o provinciale è un funzionario pubblico, formalmente dipendente del Ministero dell’Interno – Albo Segretari e funzionalmente assegnato al Comune (o Provincia); pertanto, lo stesso è titolare di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l’Albo dei Segretari com.li e prov.li e nel contempo, all’interno di tale rapporto, è funzionalmente assegnato al Comune o alla Provincia.
La procedura di nomina è compiutamente disciplinata dalla deliberazione n. 150 adottata dal Consiglio Nazionale d’Amministrazione il 15 luglio 1999, alla quale si rinvia in particolare sulle conseguenze derivanti dal mancato rispetto dei termini procedurali. In sintesi, si compone delle seguenti fasi:

Avvio del procedimento: Il procedimento si avvia su istanza del Capo dell’Amministrazione, da avanzare (secondo competenza, alla Sezione Regionale o all’Albo Nazionale) di norma entro 60 giorni dalla vacanza o dalla costituzione di una convenzione vacante; se la sede è stata interessata dalle elezioni ed è coperta, l’intenzione di avvalersi di un nuovo segretario va preventivamente notificata al segretario titolare (non conferma). Qualora si tratti di sede convenzionata, il Sindaco competente è quello del Comune capo-convenzione.

Pubblicizzazione della sede: La Sezione Regionale, a seguito di istruttoria, inoltra all’Albo Nazionale la richiesta di pubblicazione; la pubblicazione avviene ogni martedì e venerdì e vi resta per 10 giorni consecutivi, al fine di permettere ai Segretari interessati di manifestare l’interesse alla nomina, che va inviata direttamente all’Amministrazione.

Individuazione del Segretario: Il Capo dell’Amministrazione individua il Segretario non prima che sia scaduto il termine di pubblicizzazione e comunque, nel caso in cui la sede è stata interessata dalle elezioni ed è coperta dal titolare (non confermato), non prima del 61° giorno dall’insediamento. Qualora si verifichi l’intenzione di nominare il Segretario in disponibilità in atto reggente della sede vacante, la procedura di nomina del titolare può essere avviata direttamente da questo passaggio (senza preventiva pubblicizzazione della segreteria).

Assegnazione del titolare: La Sezione Regionale verifica il possesso dei requisiti soggettivi (fascia professionale corrispondente o superiore alla sede) ed oggettivi (contingente positivo in caso Segretario iscritto ad altro albo regionale) e, in caso di riscontro positivo, assegna il Segretario titolare entro 3 giorni lavorativi dalla individuazione, ovvero comunica i motivi per i quali non si è proceduto all’assegnazione.

Nomina del titolare: Il Capo dell’Amministrazione nomina con proprio decreto il Segretario titolare fissando il termine per l’assunzione in servizio; il decreto di nomina va adottato non oltre il 120° giorno successivo dall’insediamento del Sindaco in caso di elezioni che, ai sensi della deliberazione ex- Ages n.333/2001 è da individuarsi nell’atto di proclamazione degli eletti. Superato tale termine, resta definitivamente confermato il Segretario in quel momento titolare.

Accettazione e presa servizio: Con l’accettazione del Segretario si perfeziona il procedimento di nomina; il Segretario nominato può chiedere il differimento della data di presa in servizio, che va accordato dal Capo dell’Amministrazione. Decreto di nomina, atto d’accettazione (anche come controfirma in calce al decreto) e attestato di presa di servizio vanno inviati alla Sezione Regionale (e all’Albo Nazionale in caso di sede di competenza Nazionale). Nel caso di sede di segreteria convenzionata costituita ma non ancora efficace, dalla data di assunzione del Segretario si esplicano gli effetti giuridici ed economici della convenzione stessa.