AGENZIA PER LA GESTIONE DELL’ALBO

 AGENZIA  PER LA GESTIONE DELL’ALBO

DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI DELLA

REGIONE PUGLIA

                                  CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE

 

 

DELIBERAZIONE n.            14  del  14  febbraio  2005

 

 

Oggetto: Determinazione dei criteri per la redazione degli elenchi aggiuntivi per l’anno 2005     

              

 

 

L’anno 2005 il giorno quattordici del mese di febbraio

 

Nella sede dell’Agenzia  alle  ore  13.30 e con il seguito  si è riunito  in  2^  convocazione  il C.d.A.

 

Presiede l’On. Antonio Lia.

 

Assume funzioni di verbalizzante  la dott.ssa Caterina Binetti.

 

 

 

 

PRESENTE

ASSENTE

Benvenuto Cifaldi

X

 

Gerardo Filippo

X

 

Nicola Frugis

 

X

Vincenzo Specchia

X

 

Claudio D’Ippolito

 

X

Domenico Marcello La Selva

X

 

Michele Lamacchia

X

 

Alfredo Cacciapaglia

X

 

 

 

VISTO l’art. 11 del DPR 465/97, comma 1, che disciplina l’elenco aggiuntivo articolato per fasce professionali;

 

 

VISTE le delibere n. 88 del 12/04/2000 e n. 134 del 29/05/2000 con la quale il C.d.A. Naz.le ha fornito le disposizioni per quanto concerne le modalità di calcolo del contingente, gli elenchi aggiuntivi e la percentuale di maggiorazione;

 

 

VISTA altresì la circolare n. prot. 10473 del 07/06/2000 avente ad oggetto: “Criteri di calcolo del contingente di disponibilità suddiviso per fasce professionali. Elenchi aggiuntivi.” e la nota n. 13820 del 28/07/2000 trasmessa ad integrazione della precedente avente ad oggetto “Elenchi aggiuntivi – capienza e modalità di deliberazione della capienza. Integrazione circolare n. 10473 del 07/06/2000.

 

PRESO ATTO che l'Ufficio provvederà alla relativa istruttoria sulla base delle delibere  n. 5/5 del 18/03/1998 e n. 14/11 del 02/07/1998 adottate dal Consiglio di Amministrazione Nazionale;

 

 

RITENUTO  di confermare gli indirizzi fissati per gli elenchi aggiuntivi già nel 2004, di cui alla delibera di questo C.d.A. n. 29/2004, e di individuare altresì alcuni  criteri integrativi  da seguire nella redazione degli elenchi aggiuntivi 2005 ed a tal fine;

 

 

RICHIAMATO l’art. 11 del DPR 465/97, comma 6, in base al quale il segretario, che ha conseguito l’idoneità alla fascia professionale superiore, fino alla prima nomina in un comune di tale fascia, conserva altresì l’iscrizione alla fascia inferiore e la conseguente possibilità di essere nominato nei comuni di tale fascia;

 

 

RITENUTO di disporre:

a)     che conclusa l'istruttoria, l'elenco completo di tutti coloro che hanno presentato istanza di iscrizione con l'attribuzione del relativo punteggio venga pubblicato sul sito Internet di questa Sezione e che i segretari interessati siano preventivamente informati sull'indirizzo telematico consultabile;

b)     che sia stabilito un termine per la presentazione di eventuali osservazioni in merito al punteggio attribuito pari a giorni 10 a decorrere dalla data di pubblicazione del predetto elenco sul sito internet della Sezione;

c)     che copia dì tale elenco dopo l'avvenuta pubblicazione sul sito possa essere fornita via  telefax ai segretari che ne facciano richiesta;

 

 

RITENUTO di fissare  i seguenti criteri da seguire nell'esame delle domande di iscrizione all’elenco aggiuntivo:

a)     di valutare solo le domande acquisite al protocollo di questi uffici alla data del 31/01/2005 o comunque spedite entro tale data considerando il timbro della spedizione postale; le domande - la cui data di spedizione risulta essere posteriore alla data del 31/01/2005 – non saranno valutate, vista la perentorietà del termine del 31/01 di ogni anno ribadito dal Direttore generale nella nota n. 335 dei 10/01/2001; 

b)     di non attribuire punteggio alcuno alle dichiarazioni che – eventualmente prodotte in via di controdeduzioni -  consistano in integrazione vere e proprie rispetto a quanto indicato - nella prima istanza - vista la perentorietà del termine del 31/01 di ogni anno ribadito dal Direttore generale nella nota n. 335 dei 10/01/2001;

c)     di  non attribuire punteggio in presenza di documentazioni provenienti da strutture pubbliche diverse da quelle idonee a rilasciare certificazioni di invalidità;

d)     di dare precedenza a parità di punteggio – in caso di più  segretari utilmente collocati nella graduatoria dell’elenco aggiuntivo - al Segretario che abbia effettivamente ottenuto l’individuazione da parte di un Sindaco; in caso di parità anche di individuazione, sarà preferito il Segretario con maggiore anzianità di servizio;

e)     di disporre che l’eventuale iscrizione ai sensi dell’art. 11, comma 6, DPR 465/97 (cioè la doppia iscrizione), sia ammessa solo se il Segretario, al momento della presentazione della domanda, aveva ottenuto l’idoneità nella fascia professionale superiore, ma era ancora titolare di un Comune di classe inferiore, e sempre che sia richiesta dal segretario interessato ed autocertificata in merito alle classi delle sedi ricoperte;

f)      di iscrivere solo nella fascia superiore il nominativo del  segretario che ha richiesto di conservare la doppia iscrizione pur dopo aver conseguito, già al momento in cui ha presentato la  domanda, la titolarità in un comune di fascia superiore (es III classe per un titolare di Fascia B, che chieda di essere considerato anche in graduatoria fascia C, con lo stesso punteggio utile),  e ciò nonostante lo stesso risulti utilmente collocato in entrambe le fasce, considerata la capienza degli elenchi aggiuntivi;

g)     di consentire che gli uffici effettuino verifiche a campione sulle autocertificazioni chiedendo la produzione della documentazione giustificativa, in particolare quanto la stessa risulti di data non recente;

h)     i certificati di invalidità per qualsiasi motivo non ritenuti  validi – ad esempio non indicanti la percentuale di invalidità  – saranno valutati quali certificati attestanti “la grave malattia” con attribuzione del relativo punteggio aggiuntivo;

 

RITENUTO altresì di specificare che:

In caso il segretario che fa istanza di iscrizione all’elenco aggiuntivo dimostri che più ascendenti siano affetti da invalidità che dia luogo al punteggio per il riavvicinamento, i punteggi relativi all’invalidità di ciascun ascendente si sommano e cumulano tra loro, senza alcuna limitazione, secondo quanto chiarito con la nota interpretativa del Direttore Generale Avv. Morando  n. 16318 del  13/08/2003;

 

Visto il DPR 465/97

Visto il CCNL – 16/05/2001

 

 

Il C.d.A. all’unanimità

DELIBERA

 

·       di stabilire i seguenti indirizzi per l’istruttoria delle istanze per l’eventuale iscrizione agli elenchi aggiuntivi 2005 all’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali della Sezione Regionale Puglia:

  1. di valutare solo le domande acquisite al protocollo di questi uffici alla data del 31/01/2005 o comunque spedite entro tale data considerando il timbro della spedizione postale; le domande - la cui data di spedizione risulta essere posteriore alla data del 31/01/2005 – non saranno valutate, vista la perentorietà del termine del 31/01 di ogni anno ribadito dal Direttore generale nella nota n. 335 dei 10/01/2001;  

2.     che venga data comunicazione ai segretari istanti in merito all’indirizzo telematico del sito sui cui sarà consultabile l’elenco di cui in narrativa;

3.     che copia di tale elenco, dopo l’avvenuta pubblicazione sul sito, possa essere fornita via telefax ai segretari che ne facciano richiesta;

4.     che venga assegnato il termine di giorni 10 a decorrere dalla pubblicazione per la presentazione di eventuali osservazioni, le quali dovranno pervenire all’Ufficio della Sezione Regionale anche a mezzo fax;

5.     di disporre che l’eventuale iscrizione ai sensi dell’art. 11, comma 6, DPR 465/97 (cioè la doppia iscrizione), sia ammessa solo se il Segretario, al momento della presentazione della domanda, aveva ottenuto l’idoneità nella fascia professionale superiore, ma era ancora titolare di un Comune di classe inferiore, e sempre che sia richiesta dal segretario interessato ed autocertificata in merito alle classi delle sedi ricoperte;

6.     di iscrivere – invece -  solo nella fascia superiore - il nominativo del  segretario che ha richiesto di conservare la doppia iscrizione pur dopo aver conseguito, già al momento in cui ha presentato la domanda,  la titolarità in un comune di fascia superiore (es III classe per un titolare di Fascia B, che chieda di essere considerato anche in graduatoria fascia C, con lo stesso punteggio utile), e ciò nonostante lo stesso risulti utilmente collocato in entrambe le fasce, considerata la capienza degli elenchi aggiuntivi;

7.     di non attribuire punteggio alcuno a situazioni di fatto e di diritto che non risultino indicate o chiaramente deducibili dall’istanza pervenuta entro il termine perentorio del 31/01 di ogni anno ribadito dal Direttore Generale nella nota n. 335 del 10/01/2001;

8.     di non attribuire punteggio in presenza di documentazioni provenienti da strutture pubbliche diverse da quelle idonee a rilasciare certificazioni di invalidità; 

9.     di dare precedenza a parità di punteggio – in caso di più  segretari utilmente collocati nella graduatoria dell’elenco aggiuntivo - al Segretario che abbia effettivamente ottenuto l’individuazione da parte di un Sindaco; in caso di parità anche di individuazione, sarà preferito il Segretario con maggiore anzianità di servizio;

10.  di consentire che gli uffici effettuino verifiche a campione sulle autocertificazioni chiedendo la produzione della documentazione giustificativa, in particolare quanto la stessa risulti di data non recente;

11.  i certificati di invalidità per qualsiasi motivo non ritenuti  validi – ad esempio non indicanti la percentuale di invalidità  – saranno valutati quali certificati attestanti “la grave malattia” con attribuzione del relativo punteggio aggiuntivo;

12.  In caso il segretario che fa istanza di iscrizione all’elenco aggiuntivo dimostri che più ascendenti siano affetti da invalidità che dia luogo al punteggio per il riavvicinamento, i punteggi relativi all’invalidità di ciascun ascendente si sommano e cumulano tra loro, senza alcun a limitazione, secondo quanto chiarito con la nota interpretativa del Direttore Generale Avv. Morando  n.16318 del  13/08/2003;

 

·       di trasmettere la presente delibera all’Agenzia Nazionale per gli atti di competenza del C.d.A. Nazionale;

·       di incaricare gli uffici  dell’esecuzione del presente atto con pubblicazione all’Albo della Sezione Regionale.

 

 

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

                                                                                      On. Antonio Lia

 

 

Il Segretario verbalizzante

                                   Dott.ssa Caterina Binetti