AGENZIA PER LA GESTIONE DELL’ALBO DEI SEGRETARI
COMUNALI E PROVINCIALI DELLA REGIONE PUGLIA CONSIGLIO
di AMMINISTRAZIONE
DELIBERAZIONE n. 14 del 14 febbraio 2005 Oggetto: Determinazione dei criteri per la redazione
degli elenchi aggiuntivi per l’anno 2005
L’anno
2005 il giorno quattordici del mese di febbraio Nella sede dell’Agenzia alle ore 13.30 e con il seguito si è riunito in 2^ convocazione il C.d.A. Presiede
l’On. Antonio Lia. Assume
funzioni di verbalizzante la dott.ssa
Caterina Binetti.
VISTO l’art.
11 del DPR 465/97, comma 1, che disciplina l’elenco aggiuntivo articolato per
fasce professionali; VISTE le
delibere n. 88 del 12/04/2000 e n. 134 del 29/05/2000 con la quale il C.d.A.
Naz.le ha fornito le disposizioni per quanto concerne le modalità di calcolo
del contingente, gli elenchi aggiuntivi e la percentuale di maggiorazione; VISTA altresì
la circolare n. prot. 10473 del 07/06/2000 avente ad oggetto: “Criteri di calcolo del contingente di
disponibilità suddiviso per fasce professionali. Elenchi aggiuntivi.” e la
nota n. 13820 del 28/07/2000 trasmessa ad integrazione della precedente avente
ad oggetto “Elenchi aggiuntivi – capienza
e modalità di deliberazione della capienza. Integrazione circolare n. 10473 del
07/06/2000.” PRESO ATTO che l'Ufficio provvederà alla relativa istruttoria sulla base delle
delibere n. 5/5 del 18/03/1998 e n.
14/11 del 02/07/1998 adottate dal Consiglio di Amministrazione Nazionale; RITENUTO di confermare gli indirizzi
fissati per gli elenchi aggiuntivi già nel 2004, di cui alla delibera di questo
C.d.A. n. 29/2004, e di individuare altresì alcuni criteri integrativi da seguire nella redazione degli elenchi
aggiuntivi 2005 ed a tal fine; RICHIAMATO l’art. 11 del DPR 465/97, comma 6, in base al quale il segretario, che
ha conseguito l’idoneità alla fascia professionale superiore, fino alla prima
nomina in un comune di tale fascia, conserva altresì l’iscrizione alla fascia
inferiore e la conseguente possibilità di essere nominato nei comuni di tale
fascia; RITENUTO di disporre: a)
che
conclusa l'istruttoria, l'elenco completo di tutti coloro che hanno presentato
istanza di iscrizione con l'attribuzione del relativo punteggio venga
pubblicato sul sito Internet di questa Sezione e che i segretari interessati
siano preventivamente informati sull'indirizzo telematico consultabile; b)
che
sia stabilito un termine per la presentazione di eventuali osservazioni in
merito al punteggio attribuito pari a giorni 10 a decorrere dalla data di
pubblicazione del predetto elenco sul sito internet della Sezione; c)
che
copia dì tale elenco dopo l'avvenuta pubblicazione sul sito possa essere
fornita via telefax ai segretari che ne
facciano richiesta; RITENUTO di fissare i seguenti criteri
da seguire nell'esame delle domande di iscrizione all’elenco aggiuntivo: a) di valutare solo le domande acquisite al protocollo di questi uffici alla
data del 31/01/2005 o comunque spedite entro tale data considerando il timbro
della spedizione postale; le domande - la cui data di spedizione risulta essere
posteriore alla data del 31/01/2005 – non saranno valutate, vista la
perentorietà del termine del 31/01 di ogni anno ribadito dal Direttore generale
nella nota n. 335 dei 10/01/2001; b)
di
non attribuire punteggio alcuno alle dichiarazioni che – eventualmente prodotte
in via di controdeduzioni - consistano
in integrazione vere e proprie rispetto a quanto indicato - nella prima istanza
- vista la perentorietà del termine del 31/01 di ogni anno ribadito dal
Direttore generale nella nota n. 335 dei 10/01/2001; c)
di non attribuire punteggio in presenza di
documentazioni provenienti da strutture pubbliche diverse da quelle idonee a
rilasciare certificazioni di invalidità; d)
di
dare precedenza a parità di punteggio – in caso di più segretari utilmente collocati nella
graduatoria dell’elenco aggiuntivo - al Segretario che abbia effettivamente
ottenuto l’individuazione da parte di un Sindaco; in caso di parità anche di
individuazione, sarà preferito il Segretario con maggiore anzianità di
servizio; e)
di
disporre che l’eventuale iscrizione ai sensi dell’art. 11, comma 6, DPR 465/97
(cioè la doppia iscrizione), sia ammessa solo se il Segretario, al momento
della presentazione della domanda, aveva ottenuto l’idoneità nella fascia
professionale superiore, ma era ancora titolare di un Comune di classe
inferiore, e sempre che sia richiesta dal segretario interessato ed
autocertificata in merito alle classi delle sedi ricoperte; f)
di
iscrivere solo nella fascia superiore il nominativo del segretario che ha richiesto di conservare la
doppia iscrizione pur dopo aver conseguito, già al momento in cui ha presentato
la domanda, la titolarità in un comune
di fascia superiore (es III classe per un titolare di Fascia B, che chieda di
essere considerato anche in graduatoria fascia C, con lo stesso punteggio
utile), e ciò nonostante lo stesso
risulti utilmente collocato in entrambe le fasce, considerata la capienza degli
elenchi aggiuntivi; g)
di
consentire che gli uffici effettuino verifiche a campione sulle autocertificazioni
chiedendo la produzione della documentazione giustificativa, in particolare
quanto la stessa risulti di data non recente; h)
i
certificati di invalidità per qualsiasi motivo non ritenuti validi – ad esempio non indicanti la
percentuale di invalidità – saranno
valutati quali certificati attestanti “la grave malattia” con attribuzione del
relativo punteggio aggiuntivo; RITENUTO altresì di specificare che: In caso il segretario che fa istanza di iscrizione all’elenco
aggiuntivo dimostri che più ascendenti siano affetti da invalidità che dia
luogo al punteggio per il riavvicinamento, i punteggi relativi all’invalidità
di ciascun ascendente si sommano e cumulano tra loro, senza alcuna limitazione,
secondo quanto chiarito con la nota interpretativa del Direttore Generale Avv.
Morando n. 16318 del 13/08/2003; Visto il DPR 465/97 Visto il CCNL – 16/05/2001 Il
C.d.A. all’unanimità DELIBERA
· di stabilire i seguenti
indirizzi per l’istruttoria delle istanze per l’eventuale iscrizione agli elenchi
aggiuntivi 2005 all’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali della Sezione
Regionale Puglia:
2.
che
venga data comunicazione ai segretari istanti in merito all’indirizzo
telematico del sito sui cui sarà consultabile l’elenco di cui in narrativa; 3.
che
copia di tale elenco, dopo l’avvenuta pubblicazione sul sito, possa essere
fornita via telefax ai segretari che ne facciano richiesta; 4.
che
venga assegnato il termine di giorni 10 a decorrere dalla pubblicazione per la
presentazione di eventuali osservazioni, le quali dovranno pervenire
all’Ufficio della Sezione Regionale anche a mezzo fax; 5.
di
disporre che l’eventuale iscrizione ai sensi dell’art. 11, comma 6, DPR 465/97
(cioè la doppia iscrizione), sia ammessa solo se il Segretario, al momento
della presentazione della domanda, aveva ottenuto l’idoneità nella fascia
professionale superiore, ma era ancora titolare di un Comune di classe
inferiore, e sempre che sia richiesta dal segretario interessato ed
autocertificata in merito alle classi delle sedi ricoperte; 6.
di
iscrivere – invece - solo nella fascia
superiore - il nominativo del
segretario che ha richiesto di conservare la doppia iscrizione pur dopo
aver conseguito, già al momento in cui ha presentato la domanda, la titolarità in un comune di fascia
superiore (es III classe per un titolare di Fascia B, che chieda di essere
considerato anche in graduatoria fascia C, con lo stesso punteggio utile), e
ciò nonostante lo stesso risulti utilmente collocato in entrambe le fasce,
considerata la capienza degli elenchi aggiuntivi; 7.
di
non attribuire punteggio alcuno a situazioni di fatto e di diritto che non risultino
indicate o chiaramente deducibili dall’istanza pervenuta entro il termine
perentorio del 31/01 di ogni anno ribadito dal Direttore Generale nella nota n.
335 del 10/01/2001; 8.
di
non attribuire punteggio in presenza di documentazioni provenienti da strutture
pubbliche diverse da quelle idonee a rilasciare certificazioni di
invalidità; 9.
di
dare precedenza a parità di punteggio – in caso di più segretari utilmente collocati nella
graduatoria dell’elenco aggiuntivo - al Segretario che abbia effettivamente
ottenuto l’individuazione da parte di un Sindaco; in caso di parità anche di
individuazione, sarà preferito il Segretario con maggiore anzianità di
servizio; 10.
di
consentire che gli uffici effettuino verifiche a campione sulle
autocertificazioni chiedendo la produzione della documentazione giustificativa,
in particolare quanto la stessa risulti di data non recente; 11.
i
certificati di invalidità per qualsiasi motivo non ritenuti validi – ad esempio non indicanti la
percentuale di invalidità – saranno
valutati quali certificati attestanti “la grave malattia” con attribuzione del
relativo punteggio aggiuntivo; 12. In caso il segretario che fa istanza di iscrizione all’elenco
aggiuntivo dimostri che più ascendenti siano affetti da invalidità che dia
luogo al punteggio per il riavvicinamento, i punteggi relativi all’invalidità
di ciascun ascendente si sommano e cumulano tra loro, senza alcun a
limitazione, secondo quanto chiarito con la nota interpretativa del Direttore
Generale Avv. Morando n.16318 del 13/08/2003; · di trasmettere la presente
delibera all’Agenzia Nazionale per gli atti di competenza del C.d.A. Nazionale; · di incaricare gli uffici dell’esecuzione del presente atto con
pubblicazione all’Albo della Sezione Regionale. Letto, confermato e sottoscritto Il Presidente
On. Antonio Lia Il Segretario
verbalizzante Dott.ssa
Caterina Binetti
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