Disciplina Generale
Ai sensi
dell’art. 32 della Legge 08.06.1962, N. 604, i Segretari Comunali e Provinciali
sono d’ufficio collocati a riposo al compimento del limite di 65 anni d’età;
per le donne è consentito andare in pensione già al compimento del 60° anno
d’età.
Nei casi
di dimissioni volontarie la domanda di collocamento a riposo deve essere trasmessa
all’Ages Nazionale - Ufficio Pensioni - tramite il Sindaco dell’ente presso cui il Segretario presta servizio, dandone comunicazione
alla competente Sezione territoriale; alla domanda dovrà essere allegato il
parere favorevole dell’Amministrazione comunale di ultima titolarità, nonché le
copie autenticate delle determinazioni dell’I.N.P.D.A.P. concernenti i servizi
riscattati e ricongiunti.
La certificazione
relativa a tutti i periodi di servizio del Segretario
dovrà essere rilasciata dalla competente sezione regionale; la suddetta
certificazione potrà essere sostituita da una dichiarazione sostitutiva dell’atto
di notorietà rilasciata dal medesimo Segretario il cui contenuto, in ordine ai
servizi prestati presso i vari enti, dovrà essere desunto dai modelli PA 04 (ex
modelli 98) che gli stessi Enti sono tenuti a rilasciare.
La
certificazione in esame dovrà, inoltre, indicare l’anzianità contributiva
complessiva che il Segretario maturerà alla data del collocamento a riposo, nonché eventuali periodi di aspettativa per motivi di
famiglia o di interruzione e/o sospensione dal servizio.
La
competenza ad adottare l’atto di collocamento a riposo
è del Direttore Generale dell’Ages, atteso che esso attiene alla corretta
tenuta e gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali; il Sindaco
del comune di ultima titolarità è, invece, tenuto a darne esecuzione istruendo
la pratica di pensione del Segretario presso l’INPDAP della propria provincia
di appartenenza così da garantire il buon fine della procedura.
Nei casi
dei Segretari privi di titolarità e quindi in disponibilità la domanda di
collocamento a riposo dovrà essere trasmessa direttamente all’Agenzia Nazionale
che provvederà anche ad istruire la pratica di pensionamento consegnandola
presso gli uffici INPDAP di Roma.
I
procedimenti relativi alla liquidazione provvisoria
della pensione e dell’indennità premio di fine servizio dovranno essere curati
dall’ente di ultima titolarità del Segretario, atteso che il rapporto di
servizio, nonché quello previdenziale che da esso ne scaturisce, intercorre non
con l’Agenzia bensì tra lo stesso ente ed il Segretario; diversamente se il Segretario
è in disponibilità, in tal caso il rapporto di impiego e di servizio coincide
con l’Agenzia e pertanto sarà quest’ultima a curare anche i predetti
procedimenti di liquidazione provvisoria.