Disciplina Generale

 

 

         Ai sensi dell’art. 32 della Legge 08.06.1962, N. 604, i Segretari Comunali e Provinciali sono d’ufficio collocati a riposo al compimento del limite di 65 anni d’età; per le donne è consentito andare in pensione già al compimento del 60° anno d’età.

         Nei casi di dimissioni volontarie la domanda di collocamento a riposo deve essere trasmessa all’Ages Nazionale - Ufficio Pensioni - tramite il Sindaco dell’ente presso cui il Segretario presta servizio, dandone comunicazione alla competente Sezione territoriale; alla domanda dovrà essere allegato il parere favorevole dell’Amministrazione comunale di ultima titolarità, nonché le copie autenticate delle determinazioni dell’I.N.P.D.A.P. concernenti i servizi riscattati e ricongiunti.

         La certificazione relativa a tutti i periodi di servizio del Segretario dovrà essere rilasciata dalla competente sezione regionale; la suddetta certificazione potrà essere sostituita da una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà rilasciata dal medesimo Segretario il cui contenuto, in ordine ai servizi prestati presso i vari enti, dovrà essere desunto dai modelli PA 04 (ex modelli 98) che gli stessi Enti sono tenuti a rilasciare.

         La certificazione in esame dovrà, inoltre, indicare l’anzianità contributiva complessiva che il Segretario maturerà alla data del collocamento a riposo, nonché eventuali periodi di aspettativa per motivi di famiglia o di interruzione e/o sospensione dal servizio.

         La competenza ad adottare l’atto di collocamento a riposo è del Direttore Generale dell’Ages, atteso che esso attiene alla corretta tenuta e gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali; il Sindaco del comune di ultima titolarità è, invece, tenuto a darne esecuzione istruendo la pratica di pensione del Segretario presso l’INPDAP della propria provincia di appartenenza così da garantire il buon fine della procedura.

         Nei casi dei Segretari privi di titolarità e quindi in disponibilità la domanda di collocamento a riposo dovrà essere trasmessa direttamente all’Agenzia Nazionale che provvederà anche ad istruire la pratica di pensionamento consegnandola presso gli uffici INPDAP di Roma.

         I procedimenti relativi alla liquidazione provvisoria della pensione e dell’indennità premio di fine servizio dovranno essere curati dall’ente di ultima titolarità del Segretario, atteso che il rapporto di servizio, nonché quello previdenziale che da esso ne scaturisce, intercorre non con l’Agenzia bensì tra lo stesso ente ed il Segretario; diversamente se il Segretario è in disponibilità, in tal caso il rapporto di impiego e di servizio coincide con l’Agenzia e pertanto sarà quest’ultima a curare anche i predetti procedimenti di liquidazione provvisoria.