Art. 52
Cause
di cessazione del rapporto di lavoro
1.
La cessazione del rapporto di lavoro del
segretario, oltre che nei casi di risoluzione già disciplinati negli artt. 23 e
a)
al compimento del limite massimo di età o al
raggiungimento dell’anzianità
massima di servizio previsti dalle norme di
legge;
b) per
dimissioni del segretario;
c) per
decesso del segretario.
Art. 53
Obblighi
delle parti
1.
Nel caso di cui alla lettera a) dell'art. 52, la
risoluzione del rapporto di lavoro avviene automaticamente al verificarsi della
condizione prevista ed opera dal primo giorno del mese successivo a quello di
compimento dell'età prevista. L’Agenzia nazionale comunica comunque per
iscritto all’interessato l’intervenuta risoluzione del rapporto. Nel secondo caso
di cui alla lettera a) dell’art. 52, l’Agenzia nazionale può risolvere il rapporto senza preavviso, salvo domanda
del segretario per la permanenza in servizio oltre l’anzianità massima, da
presentarsi almeno un mese prima del
verificarsi della condizione prevista. In entrambi i casi l’Agenzia nazionale
informa contestualmente l’ente presso il quale il segretario presta servizio o
le altre amministrazioni che si avvalgono del segretario ai sensi dell’art. 19,
comma 5, del DPR n. 465/1997.
2.
Nel caso di
dimissioni del segretario, questi deve darne comunicazione scritta all’Agenzia
nazionale, informando contestualmente l’ente presso il quale presta servizio o
le altre amministrazioni che si avvalgono dei segretari ai sensi dell’art. 19,
comma 5, dello stesso DPR n. 465/1997, nel rispetto dei termini di preavviso.
Art. 54
Periodo
di preavviso
1.
Nei casi di
risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione dell'indennità
sostitutiva dello stesso, i relativi termini sono fissati come segue:
a)
2 mesi per i segretari con anzianità di
servizio fino a 5
anni;
b)
3 mesi per i segretari con anzianità di servizio
fino a 10 anni;
c)
4 mesi per i segretari con anzianità di servizio
oltre 10 anni.
2.
In caso di dimissioni del segretario i termini di
cui al comma 1 sono ridotti alla metà.
3.
I termini di preavviso decorrono dal primo o dal
sedicesimo giorno di ciascun mese.
4.
La parte che risolve il rapporto di lavoro senza
l’osservanza dei termini di cui ai commi 1 e 2 è tenuta a corrispondere
all’altra parte un’indennità pari all’importo della retribuzione spettante per
il periodo di mancato preavviso. L’Agenzia nazionale, anche per i segretari
utilizzati ai sensi dell’art. 7, comma 1, del DPR n. 465/1997 o comunque
collocati in disponibilità, e le altre amministrazioni che si avvalgono dei
segretari ai sensi dell’art. 19, comma 5, dello stesso DPR n. 465/1997, hanno
diritto di trattenere
su quanto eventualmente
dovuto al segretario,
un importo corrispondente alla
retribuzione per il
periodo di preavviso
da questi non
dato, senza pregiudizio per l’esercizio di altre azioni dirette al
recupero del credito.
5.
E’ in
facoltà della parte che riceve la comunicazione di risoluzione del rapporto di
lavoro di risolvere il rapporto stesso, sia all’inizio, sia durante il periodo
di preavviso, con il consenso dell’altra parte. In tal caso non si applica il
comma 4.
6.
L’assegnazione
delle ferie non può avvenire durante il periodo di preavviso. Pertanto, in caso
di preavviso lavorato si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse
7.
Il periodo
di preavviso è computato nell’anzianità a tutti gli effetti.
8.
In caso di
decesso del segretario, l'Agenzia nazionale corrisponde agli aventi diritto
l'indennità sostitutiva del preavviso
secondo quanto stabilito dall'art.2122 del c.c. nonché una somma
corrispondente ai giorni di ferie maturati e non goduti.
9.
L'indennità sostitutiva del preavviso deve
calcolarsi computando la retribuzione fissa e le stesse voci di trattamento
accessorio riconosciute in caso di malattia superiore a 15 giorni.