Art. 52

Cause di cessazione del rapporto di lavoro

 

1.   La cessazione del rapporto di lavoro del segretario, oltre che nei casi di risoluzione già disciplinati negli artt. 23 e 24, ha luogo:

 

a)   al compimento del limite massimo di età o al raggiungimento dell’anzianità

    massima di servizio previsti dalle norme di legge;

b)  per dimissioni del segretario;

c)  per decesso del segretario.

 

Art. 53

Obblighi delle parti

 

1.     Nel  caso di cui alla lettera a) dell'art. 52, la risoluzione del rapporto di lavoro avviene automaticamente al verificarsi della condizione prevista ed opera dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento dell'età prevista. L’Agenzia nazionale comunica comunque per iscritto all’interessato l’intervenuta risoluzione del rapporto. Nel secondo caso di cui alla lettera a) dell’art. 52, l’Agenzia nazionale può risolvere  il rapporto senza preavviso, salvo domanda del segretario per la permanenza in servizio oltre l’anzianità massima, da presentarsi almeno un mese prima  del verificarsi della condizione prevista. In entrambi i casi l’Agenzia nazionale informa contestualmente l’ente presso il quale il segretario presta servizio o le altre amministrazioni che si avvalgono del segretario ai sensi dell’art. 19, comma 5, del DPR n. 465/1997.

 

2.    Nel caso di dimissioni del segretario, questi deve darne comunicazione scritta all’Agenzia nazionale, informando contestualmente l’ente presso il quale presta servizio o le altre amministrazioni che si avvalgono dei segretari ai sensi dell’art. 19, comma 5, dello stesso DPR n. 465/1997, nel rispetto dei termini di preavviso.

 

Art. 54

Periodo di preavviso

 

1.    Nei casi di risoluzione del rapporto con preavviso o con corre­sponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso, i re­lativi termini sono fissati come segue:

 

a)     2 mesi per i segretari con anzianità di servizio  fino a   5  anni;

b)    3 mesi per i segretari con anzianità di servizio fino a  10 anni;

c)     4 mesi per i segretari con anzianità di servizio oltre    10 anni.

 

2.   In caso di dimissioni del segretario i termini di cui al comma 1 sono ridotti alla metà.

 

3.   I termini di preavviso decorrono dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese.

 

4.   La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l’osservanza dei termini di cui ai commi 1 e 2 è tenuta a corrispondere all’altra parte un’indennità pari all’importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso. L’Agenzia nazionale, anche per i segretari utilizzati ai sensi dell’art. 7, comma 1, del DPR n. 465/1997 o comunque collocati in disponibilità, e le altre amministrazioni che si avvalgono dei segretari ai sensi dell’art. 19, comma 5, dello stesso DPR n. 465/1997, hanno diritto  di  trattenere  su  quanto  eventualmente  dovuto  al  segretario,  un  importo  corrispondente  alla  retribuzione  per  il  periodo  di  preavviso  da  questi  non  dato, senza pregiudizio per l’esercizio di altre azioni dirette al recupero del credito. 

 

5.    E’ in facoltà della parte che riceve la comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro di risolvere il rapporto stesso, sia all’inizio, sia durante il periodo di preavviso, con il consenso dell’altra parte. In tal caso non si applica il comma 4.

 

6.    L’assegnazione delle ferie non può avvenire durante il periodo di preavviso. Pertanto, in caso di preavviso lavorato si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse

 

7.    Il periodo di preavviso è computato nell’anzianità a tutti gli effetti.

 

8.    In caso di decesso del segretario, l'Agenzia nazionale corrisponde agli aventi diritto l'in­dennità  sostitutiva del preavviso secondo quanto stabili­to dall'art.2122 del c.c. nonché una somma corrispondente ai giorni di ferie maturati e non goduti. 

 

9.     L'indennità sostitutiva del preavviso deve calcolarsi computando la retribuzione fissa e le stesse voci di trattamento accessorio riconosciute in caso di malattia superiore a 15 giorni.